associazione diplomati avogadro


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Statuto

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
È costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’“ASSOCIAZIONE DIPLOMATI AVOGADRO - A.D.A.” con sede in Torino, corso San Maurizio n° 8, presso i locali assegnati dall'I.T.I.S. A. Avogadro.

Articolo 2 - DURATA
L'Associazione è creata senza limiti di tempo. Lo scioglimento può avvenire per il venire meno della pluralità degli Associati con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati appartenenti alle categorie "Ordinari" e "Benemeriti" come indicato al successivo articolo 8.

Articolo 3 - FINALITÀ
L'Associazione si configura come sede di rapporto permanente fra Diplomati dell'Istituto e tra essi e l'Istituto, in modo da consentire una costruttiva relazione tra la scuola e la società circostante nella quale i Diplomati sono inseriti.
A tal fine l'Associazione si propone di organizzare incontri con i Diplomati dell'istituto per promuovere, con il loro consenso, iniziative a carattere culturale, scientifico, artistico, sportivo, turistico e di ogni altro genere, contribuendo a mantenere vive le basi del patrimonio di studi, di educazione e di cultura che l'Istituto ha loro trasmesso.
L'Associazione, con il consenso del Consiglio d'Istituto e della Presidenza per quanto di loro competenza, offre agli aderenti ini-ziative di promozione, miglioramento e aggiornamento di carattere culturale, scientifico e sociale, anche attraverso la possibilità di utilizzare le risorse ambientali e tecnico-scientifiche dell'Istituto.
A tal fine è consentita agli associati la possibilità di:
a) recarsi presso l'Istituto per consultare - tramite l'Ufficio della Associazione - la Biblioteca, la Raccolta delle norme UNI, e CEI, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione Piemonte ed ogni altra pubblicazione o raccolta di cui la scuola disponga;
b) utilizzare le strutture dell'Istituto (Palestre, Aula Magna. Sale di ricreazione, Sala prove musicali, altri locali ed aule) nonché le attrezzature di laboratorio per i possibili approfon-dimenti personali o di gruppo;
c) utilizzare il collegamento Internet, le apparecchiature di sistemi multimediali e le dotazioni audiovisive, nonché quelle del Centro di ascolto satellitare;
d) organizzare corsi di approfondimento e perfezionamento per particolari argomenti di interesse culturale generale, scientifico, tecnico-operativo, concordandone le modalità con la scuola e definendone le condizioni attuative;
e) partecipare alle visite di istruzione dell'anno terminale utilizzando l'organizzazione interna a ciò predisposta;
f) accedere, esibendo la tessera d'iscrizione, all'uso della mensa, del bar e delle strutture ricreative;
g) ricevere le pubblicazioni interne dell'Istituto e gli avvisi per iniziative di particolare interesse (conferenze, convegni, dibat-titi, incontri, concerti) che si tengono in Istituto, organizzate direttamente dalla scuola o da Enti o Associazioni che utiliz-zano ambienti - in particolare l'Aula Magna dell'istituto.

L'Associazione si propone, inoltre di:
1) consentire lo scambio di vedute attraverso momenti di socializzazione sulle esperienze lavorative e civili dei Diplomati;
2) favorire i rapporti con gli studenti dell'istituto nelle forme che saranno ritenute utili dagli studenti che le chiedono o dai diplomati che le offrono;
3) mantenere una aggiornata analisi delle situazioni occupazionali dei diplomati; diramare tra i possibili interessati le ricerche di personale provenienti da Aziende Pubbliche e private; favorire l'inserimento universitario dei neo diplomati.

L'Associazione mantiene con l'istituto uno stretto rapporto perché la Scuola possa godere di:
1) affiancamento nell'azione educativa, efficacia didattica e valenza professionale fornendo suggerimenti e indicazioni nei modi concordati con gli organi interni dell'Istituto;
2) liberalità ed agevolazioni concretantesi in dotazioni che l'Istituto non è in grado di acquisire per propria determinazione
3) agevolazioni concretantisi nell'ammissione di studenti a stages o a visite di istruzione in aziende;
4) incontri e conferenze di aggiornamento tecnico-scientifico e di cultura generale.

Articolo 4 - Autonomia
L'Associazione è un organismo amministrativamente e patrimonialmente autonomo; essa non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile tit. II, capo III, art. 36 a 42.

Articolo 5 - Soci
Possono essere soci le persone, gli enti e gli organismi collettivi che condividono le finalità dell'Associazione.

1 soci si distinguono in:
a) Ordinari, b) Benemeriti, c) Onorari, d) Aggregati

a) Soci Ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione essendo in possesso di diploma conseguito presso l'Istituto;
b) Soci Benemeriti sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con deliberazione che attesti lo speciale apporto nel conseguimento degli scopi sociali; possono anche essere ex allievi;
c) Soci Onorari sono di diritto i Presidi dei Consigli d'Istituto. Possono essere soci onorari coloro ai quali tale qualità sia attribuita dal Consiglio Direttivo con deliberazione che ne attesti particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Istituto;
d) Soci Aggregati sono tutti coloro che pur non essendo ex allievi dell'istituto, presentano domanda di ammissione corredata di lettera di presentazione di almeno 2 soci e coloro che inoltrano domanda di ammissione, facendo o avendo fatto parte dei corpo insegnante, del personale d'Istituto, degli organismi collegiali o del Comitato dei Genitori.
I soci Onorari e i soci Aggregati non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono essere eletti negli organi dell'Associazione.
II Consiglio Direttivo si riserva di dichiarare decaduti i soci la cui condotta rechi nocumento all'immagine dell'Associazione.

Articolo 6 - Organizzazione Amministrativa
L'Associazione si riserva di avvalersi di un ufficio di segreteria che segua le incombenze e predisponga l'apparato organizzativo strumentale all'assolvimento delle attività previste. Tale ufficio risponde del suo operato al Presidente.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio dei Referenti;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) i revisori dei Conti.
Tutte le funzioni sono svolte senza emolumento.

Articolo 8 – L’assemblea dei Soci

Si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il mese di novembre per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli Associati; in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione si effettua con preavviso di almeno 8 giorni, mediante avviso pubblicato sul notiziario e copia da affiggere in Istituto nella bacheca riservata all'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un vice Presidente, che nomina un segretario per la redazione del verbale.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la votazione è palese tranne che in caso di nomina alle cariche sociali o di decisioni relative alla persona degli associati.
In sede straordinaria, qualora si tratti di deliberare modificazioni statutarie, oppure lo scioglimento dell'Associazione e i termini della devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati appartenenti alle categorie Ordinari e Benemeriti.
Ha diritto di voto il Socio in regola con il pagamento delle quote associative.
È ammesso il conferimento di delega scritta ad altro socio, ma ciascun delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

Articolo 9 - Elezioni nell'ambito dell'Assemblea
Un'apposita Commissione Elettorale, composta di tre membri, designati dal Consiglio Direttivo, provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni, la preparazione delle schede, la nomina degli scrutatori e la proclamazione degli eletti, attenendosi ai seguenti principi:
1) l'elenco dei candidati è redatto entro le ore 21.00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni;
2) esso è formato da tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.
Le elezioni si svolgono nel modo seguente:
1) sulla scheda sono stampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico, separando quelli del Consiglio Direttivo da quelli dei Revisori dei conti;
2) Il voto si esprime barrando il quadratino corrispondente al nome del candidato prescelto;
3) non si possono esprimere più di 10 preferenze; sono nulle le schede che ne contengono un numero superiore.
4) il votante, dopo aver compilato la scheda, deve depositarla nell'apposita urna in presenza degli scrutatori che devono prendere nota dell'avvenuta votazione;
5) sono considerati nulli i voti dati alle persone non iscritte nelle liste dei candidati;
6) sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
Le stesse modalità si utilizzano per la nomina del Consiglio dei Referenti.
I1 Consiglio Direttivo si riunisce, a cura dell'eletto con il maggior numero di voti entro la settimana successiva a quella delle votazioni. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Il Consiglio dei Referenti
È eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri variabile tale da rendere possibile la rappresentanza di tutti gli anni - (la quando l'istituto ha assunto il nome di "Amedeo Avogadro" (1945) - e di tutte le specializzazioni, sia della sezione diurna che (il quella serale. Il Consiglio dei Referenti è presieduto dal Presidente dell'Associazione; si riunisce almeno due volte all'anno e dura in carica tre anni.
Collabora con il Consiglio Direttivo nel proporre le linee di atti¬vità e cura l'attuazione di quelle iniziative alle quali il Consiglio Direttivo ha dato il benestare.
Esso si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

Articolo 11 - I1 Consiglio Direttivo

È composto (la un numero variabile di membri, da cinque a venti, eletti dall'Assemblea dei Soci; essi durano in carica tre anni c sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci componenti, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il tesoriere e il Segretario; le due cariche - di Tesoriere e Segretario - possono essere cumulabili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più compo-nenti, il Consiglio Direttivo è integrato con i candidati che nelle votazioni hanno riportato dopo l'ultimo eletto, il maggior numero di voti; in mancanza di tale possibilità è integrato per cooptazione.
I Consiglieri, dopo tre assenze ingiustificate, decadono dalla carica e sono sostituiti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni bimestre e ogni qualvolta il Presidente o almeno cinque membri, lo ritengano opportuno.
La delibera è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto, per Statuto, è riservato all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) stabilire i programmi di massima da presentare dell'Assemblea dei Soci e attuarne poi l'esecuzione oppure demandarla al Consiglio dei Referenti per quanto di competenza di quest'ultimo;
b) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dei Soci;
c) curare la formulazione e applicazione di eventuali regolamenti interni di funzionamento degli organi o delle specifiche attività;
d) dirigere e regolare il funzionamento dell'Associazione e attivare i compiti stabiliti in relazione alle singole attività, nei limiti e nelle forme previste dal Bilancio e dallo Statuto;
e) stabilire di anno in anno le quote associative e predisporre le tessere - differenziate per categoria - da dare ai Soci.

Articolo 12 - II Presidente e i Vice Presidenti
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento e degli atti amministrativi compiuti in none e per conto dell'Associazione stessa, firma la corrispondenza che impegna comunque l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Referenti e l'Assemblea dei Soci; stipula contratti. Inoltre apre e chiude i conti bancari per le cui operazioni deposita la firma unitamente a quelle del Tesoriere e di un Vice Presidente; i movimenti bancari e postali sono eseguiti con firma abbinata.
Il Presidente può di volta in volta, delegare singole operazioni ad altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, ad un Vice Presidente appositamente designato tra i Vice Presidenti in carica.
il fatto stesso che il Vice Presidente vicario agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Articolo 13 - I Revisori dei conti

I Revisori dei Conti, che possono essere anche non soci, sono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di tre; essi hanno durata triennale.
I Revisori dei Conti hanno i seguenti compiti:
1) verificare la contabilità di cassa;
2) esaminare e controllare il bilancio consuntivo;
3) redigere una relazione tecnico-amministrativa da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Articolo 14 - Incompatibilità dei Revisori

La carica di Revisore dei Conti, è incompatibile con qualunque altra funzione nell'ambito della Associazione.

Articolo 15 - Assegnazione delle cariche

Le cariche sono assegnate per la prima volta in sede di atto costitutivo per la durata pari a tre anni.

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) dalle quote sociali, al cui pagamento tutti i Soci, esclusi gli Onorari, sono tenuti;
2) da proventi di manifestazioni o altre attività svolte con i terzi;
3) dalle elargizioni di singole persone o Enti;
4) dalle quote corrisposte - su parere del Consiglio Direttivo - per particolari attività interne;
5) dai beni mobili o immobili comunque acquistati.
I fondi dell'Associazione sono amministrati dal consiglio Direttivo e tenuti sui conti correnti postale o bancario dal Tesoriere con le modalità delle operazioni bancarie quali previste all'art. 12.
II patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente al conseguimento delle finalità indicate nell'atto costitutivo.
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale attivo risultante è devoluto secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea dei Soci come specificato al precedente art.8. In linea orientativa si indica che esso potrebbe costituire borsa di studio per gli alunni dell'Istituto.

Articolo 17 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico e pertanto chiude il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 18 - Accettazione dello Statuto
La qualità di Socio implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto.

Articolo 19 - Rinvio alle norme del Codice Civile
Per quanto non esplicitamente qui previsto, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


Allegato all'atto repertorio n. 102.628 / 23.671 Notaio Mario Mazzola.
Registrato a Torino i1 27 / 06 / 1997 AI n. 17296.
ASSOCIAZIONE DIPLOMATI AVOGADRO
SEDE LEGALE Presso l'I.T.I.S. A. AVOGADRO C.so S. Maurizio n.8 Cap. 10124 Torino - Te1.011/837566 - Fax 0 11/837008
ORARIO DI SEGRETERIA La Segreteria è aperta il MARTEDÌ ed il GIOVEDÌ Dalle ore 18 alle 20


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